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Dal 17.08.2020 Obbligo mascherine anche all’aperto. Sospese attività ballo.

Ordinanza del Ministro Salute del 16.08.2020, queste sono le novità in vigore dal 17 agosto:

  1. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.
  2. Sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

L’obbligo di mascherine anche negli spazi aperti.

Vediamo nel dettaglio cosa è previsto dalla nuova norma:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura
spontanea e/o occasionale.

Dalla formulazione del testo di legge si comprende che la mascherina deve essere indossata non solo se nel luogo, locale o spazio pubblico è in corso un assembramento, ma anche solo se c’è il rischio che successivamente ci si assembri. ” negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.

Discoteche e locali “simili”

La circolare prosegue sospendendo le attività del ballo all’aperto o al chiuso, “che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

Quali sono i locali assimilati alle discoteche e sale da ballo ? Cosa si intende per intrattenimento ?

Sulla formulazione del testo qui sopra riportato, ci si può chiedere quali sono i locali assimilati alle discoteche e cosa si intende per intrattenimento. Ad esempio, in un pranzo nuziale, fra una portata e l’altra si può fare un giro di danza, o si può solo pranzare ?

Vi sono imprenditori che, per il bene della collettività dovranno chiudere le proprie attività, perchè non essere subito chiari ? Certamente a questa circolare seguiranno richieste di chiarimenti, interpelli ed altre circolari interpretative, ma allegare un elenco delle attività sospese avrebbe fugato ogni dubbio.

Inoltre, nel testo di legge non compaiono provvedimenti economici di supporto alle attività che dovranno chiudere, peraltro a stagione estiva avviata.

Cosa possono fare le Regioni in merito all’ordinanza emessa.

Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b) sopra citati. Non possono pertanto concedere misure di maggiore “libertà” ai cittadini, ma solo andare ad adottare provvedimenti il cui scopo è limitare la diffusione del contagio in maniera più incisiva di quello che è stabilito dalla Legge nazionale.

Le sanzioni (art. 4 del D. L. n. 19/2020)

Se si viola questa ordinanza,  si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 4, del D. L. n. 19/2020.

Ma cosa prevede l’articolo 4 del D. L. n. 19/2020 ?

In sintesi, si tratta del decreto legge del marzo 2020 su “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede varie sanzioni secondo i comportamenti illeciti attuati.

Al comma 1 per “il mancato rispetto delle misure di contenimento”, è prevista la sanzione da 400 a 3000 euro, oltre alla eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Il reiterino delle violazioni  o l’“utilizzo di un veicolo” comporta la maggiorazioni delle sanzioni.

Più precisamente:

  • “l’utilizzo di un veicolo” comporta la maggiorazione della sanzione di un terzo, quindi l’ammenda arriverà fino a 4.000 euro.
  • Se la violazione è ripetuta (“reiterata”), la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. Quindi si passa ad una ammenda fino a 6000 euro, ed alla chiusura dell’attività fino a 60 giorni.

L’art. 4 del D. L. n. 19/2020, prevede inoltre al comma 6 per il reato di violazione della quarantena obbligatoria per le persone positive al virusriferito all’articolo 260 del “regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie”, l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire duecento a quattromila”la nuova legge, però inasprisce la sanzione prevedendo “l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

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Dott. Michele D’Apote

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