Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro – Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine – Documento approvato in data 18 aprile 2012
D.Lgs. 81/08 Allegato VI, punto 3.1.4:
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. (1) (2)
(1) Circolare MLPS 10 febbraio 2011, n. 3326 – Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’Allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i.
(2) Commissione Consultiva Permanente 18 aprile 2012 – Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine.
Se vuoi scaricare questi due documenti:
(1) Provvedimento Min Lavoro 10-02-2011-Uso-Cesta-Carrelli-Elevatori concetto di Eccezionalità

