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D.L. 159/2025: cosa cambia per imprese e sicurezza sul lavoro

D.L. 159 2025
D.L. 159 2025

DL 159 2025 Conversione in legge del D.L. 159/2025: tutte le novità su Sicurezza sul Lavoro, INAIL e vigilanza

Il decreto-legge 159/2025, convertito in legge, introduce un insieme organico di misure finalizzate a rafforzare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, potenziare la vigilanza ispettiva e promuovere la cultura della prevenzione. Di seguito una sintesi articolo per articolo (1–19), con particolare attenzione agli impatti per imprese, lavoratori e professionisti della sicurezza.

– Revisione delle aliquote INAIL e bonus per andamento infortunistico

L’articolo 1 autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico e i contributi INAIL in agricoltura. Il beneficio è escluso per i datori di lavoro condannati in via definitiva, negli ultimi due anni, per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare,  è stata disposta l’esclusione dal riconoscimento delle aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – e dei contributi INAIL in agricoltura.

– Formazione obbligatoria entro 30 giorni dall’assunzione in bar, ristoranti e nelle imprese turistico-ricettive (art. 1 – bis introdotto al Senato)

Introdotto al Senato, l’articolo 1-bis stabilisce che “negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive” la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’avvio della somministrazione di lavoro. La norma da maggior respiro rispetto alla norma generale introdotta dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17/0472025, che che dispone l’obbligo di formare i lavoratori prima che siano messi al lavoro.

– Requisiti di sicurezza per la Rete del lavoro agricolo di qualità

L’articolo 2 modifica l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, introducendo l’obbligo di assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Alle imprese iscritte viene riservata una quota delle risorse INAIL destinate a progetti di investimento e formazione sulla sicurezza sul lavoro.

– Vigilanza, tessera di riconoscimento e patente a crediti

L’articolo 3 introduce novità in materia di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti nei regimi di appalto, subappalto e nei settori a rischio elevato:

  • priorità ai controlli sui subappalti;
  • obbligo di tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione nei cantieri edili;
  • aumento della sanzione per assenza della patente a crediti da 6.000 a 12.000 euro;
  • dal 1 gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell’illecito, e le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore irregolare ;
  • obbligo per il committente di indicare i subappaltatori nella notifica preliminare da trasmettere alla ASL prima dell’inizio dei lavori.

Nel dettaglio, è stato disposto che: “l’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle liste di conformità, controlli in via prioritaria i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto; nei cantieri edili sia in appalto che in subappalto, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto ministeriale), l’obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione; l’aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione in caso di mancanza della patente a crediti; per le condotte che si realizzano successivamente al 1° gennaio 2026, la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc.) si applica in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell’illecito, e che le violazioni connesse al lavoro irregolare sono considerate con riferimento a ciascun lavoratore; l’obbligo per il committente di specificare le imprese che operano in regime di subappalto nella notifica preliminare che egli trasmette alla ASL prima dell’inizio dei lavori”.

– Rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro

L’articolo 4 potenzia la capacità ispettiva attraverso:

  • l’assunzione di 300 unità di personale INL nel triennio 2026–2028;
  • l’aumento delle posizioni dirigenziali;
  • l’incremento di 100 unità dei Carabinieri dedicate alla vigilanza su lavoro, previdenza e assistenza sociale.

In particolare, “autorizza l’INL, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale, elevando altresì a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale, nonché a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale. Inoltre, aumenta da 710 a 810 le unità del contingente dell’Arma dei carabinieri assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale e autorizza l’assunzione delle suddette 100 unità di personale (51 dal 1° settembre 2026 e 49 dal 1 settembre 2027)”.

– Prevenzione e cultura della sicurezza sul lavoro

Dal 2026 l’INAIL trasferisce 35 milioni di euro annui al Fondo occupazione e formazione per:

  • promuovere la cultura della sicurezza nei percorsi scolastici, universitari e di alta formazione;
  • finanziare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS, RLST e Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo);
  • sostenere PMI, DPI, campagne informative e progetti educativi.
    L’articolo rafforza inoltre la presenza dell’INL negli organismi consultivi e modifica alcuni parametri della disciplina dei lavori in quota.

 

– Accreditamento dei soggetti formatori sulla sicurezza

L’articolo 6 demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione dei criteri e dei requisiti di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, favorendo uniformità e qualità dell’offerta formativa.

– Assicurazione INAIL per studenti e infortuni in itinere

L’articolo 7 chiarisce che l’assicurazione INAIL copre anche gli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Viene inoltre esclusa la possibilità di adibire gli studenti a lavorazioni ad alto rischio.

– Borse di studio INAIL per i superstiti

Dal 2026 l’INAIL eroga borse di studio ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Gli importi, esenti da tassazione, variano da 3.000 a 7.000 euro annui in base al ciclo di istruzione.

– Nuove regole per l’assegno di incollocabilità

L’articolo 9 adegua la durata dell’assegno di incollocabilità ai limiti di età del collocamento mirato, superando il precedente limite fisso dei 65 anni e allineandolo all’evoluzione dell’età pensionabile.

– Norme UNI e modelli organizzativi per la sicurezza

L’articolo 10 aggiorna i riferimenti alle norme tecniche UNI per i modelli organizzativi di gestione della sicurezza e promuove convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme di maggiore rilevanza.

– Gestione contabile delle movimentazioni INAIL

Dal 1° gennaio 2026 le movimentazioni di cassa tra le gestioni INAIL avvengono tramite regolazioni contabili, senza generare oneri o utili, in linea con quanto già previsto per l’INPS.

– Stabilizzazione di medici e infermieri INAIL

L’articolo 12 consente all’INAIL, dal 1° novembre 2025, di stabilizzare medici specialisti e infermieri con contratti a termine, in possesso di specifici requisiti di anzianità di servizio.

– Missioni ispettive e domicilio digitale

L’articolo 13 riconosce al personale INL una indennità forfetaria per le missioni ispettive ed esenta l’Ispettorato dal pagamento delle spese processuali. Per le imprese societarie, l’obbligo di domicilio digitale grava solo sugli amministratori apicali.

– Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

Dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro devono pubblicare le offerte sul SIISL per accedere ai benefici contributivi. Le agenzie per il lavoro sono obbligate alla pubblicazione delle posizioni e il sistema verifica i dati autocertificati dai lavoratori.

– Inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati

L’articolo 14-bis amplia le possibilità di inserimento lavorativo di persone con disabilità e soggetti svantaggiati, elevando fino al 60% la quota di obblighi assolti tramite convenzioni e consentendo il distacco dei lavoratori per l’esecuzione delle commesse.

– Analisi e monitoraggio dei mancati infortuni

L’articolo 15 prevede l’adozione di linee guida ministeriali per l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti e la predisposizione di un rapporto nazionale di monitoraggio.

– Sanzioni e controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro

L’articolo 16 disciplina la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative e consente l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte di tutto il personale sanitario e non solo quindi ai medici del lavoro, dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

– Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

L’articolo 17 rafforza la sorveglianza sanitaria, stabilendo che le visite obbligatorie rientrano nell’orario di lavoro, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva. Viene inoltre ampliato il ruolo del medico competente. Viene prevista la possibilità per i lavoratori di ottenere permessi retribuiti per effettuare in orario di lavoro screening oncologici tramite contrattazione collettiva.

Più in dettaglio: l’art. 17 specifica che “i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro; aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica; rimette ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore; include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti; dispone che gli organismi paritetici possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le ASL; prevede la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN”.

– Sicurezza sul lavoro e protezione civile

L’articolo 18 introduce nel D.Lgs. 81/2008 una disciplina specifica per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, recependo e coordinando norme già vigenti.

– Personale per interventi contro il dissesto idrogeologico

L’articolo 19 introduce misure urgenti per il personale impiegato negli interventi contro il dissesto idrogeologico, assicurando continuità operativa ai progetti gestiti da regioni, province autonome e soggetti attuatori.

 

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