
FAQ Ministero rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è obbligo del Datore di Lavoro
Secondo quali modalità viene eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Le disposizioni di cui all’art.47, d. lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art.47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.
Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.
Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art.47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.
Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto –
una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all’art.52, comma 3 – a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo
per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.
Infine, per completezza, si segnala che, con propria nota del 15 maggio u.s. (disponibile sul sito www.inail.it), l’INAIL, d’intesa con questo Ministero, ha esposto come, in sede di prima applicazione ed in attesa della emanazione delle “disposizioni integrative e correttive” al d.lgs. n.81/2008, le comunicazioni dei nominativi dei RLS possano essere effettuate con scadenza al 16 agosto 2009.
Fonte: FAQ Ministero del lavoro in: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lavoro.gov.it/sites/default/files/archivio-doc-pregressi/SicurezzaLavoro/rappresentante%20lavoratori.pdf
